I figli inseriti all'interno di un'unione civile successivamente all'unione stessa fanno parte del nucleo familiare ai fini dell'erogazione dell'assegno. L'Inps, con la circolare 84 del 5 maggio 2017, illustra gli effetti legati all'estensione ai componenti dell'unione civile dei diritti derivanti dal matrimonio o dalla condizione di coniuge.
La recente legge 76/2016 sulle unioni civili ha previsto che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Nell'ambito della disciplina sull'assegno nucleo familiare, il nucleo familiare è composto dal richiedente - lavoratore o titolare di prestazioni previdenziali - dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del coniuge, affidati dai competenti organi a norma di legge), di età inferiore a 18 anni o maggiorenni inabili senza limiti di età, purché non coniugati.
Rispetto alla nuova legge sulle unioni civili la circolare 84/2017 illustra i criteri per l'estensione alle coppie dell'unione civile e ai relativi componenti del beneficio dell'assegno nucleo familiare.
In dettaglio:
1) nell'ambito di un'unione civile in cui uno dei due è un lavoratore o percettore di prestazione previdenziale, l'assegno nucleo familiare va riconosciuto alla parte non tutelata (che non è né lavoratore, né pensionato);
2) nel caso di componenti l'unione, già genitori separati o naturali con figli nati precedentemente all'unione civile, nulla cambia, rispetto a prima della legge 76/2016, nel caso in cui uno dei due genitori abbia la posizione tutelata e l'affido sia condiviso oppure esclusivo;
3) nel caso invece in cui i genitori di figli nati prima dell'unione civile, non siano titolari di posizione tutelata, la successiva unione civile di uno dei due con altro soggetto - lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale sostitutiva - garantisce il diritto alle prestazioni familiari per i figli dell'altra parte dell'unione civile;
4) nell'ipotesi di un nucleo formato da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l'unione, l'assegno potrà essere erogato qualora il figlio sia stato inserito all'interno dell'unione civile, anche mediante il procedimento descritto dall'articolo 252 del Codice civile che regola l'affidamento di un figlio nato al di fuori del matrimonio.
Resta al momento insoluta la questione della spettanza dell'assegno nucleo familiare in caso di scioglimento dell'unione civile, in attesa che si pronunci il Ministero del lavoro.
Nel caso di convivenza di fatto tra coppie eterosessuali o omosessuali non unite civilmente, ai fini dell'individuazione del reddito complessivo per stabilire la misura dell'assegno nucleo familiare va valutato il reddito di entrambi i componenti, purché abbiano stipulato il contratto di convivenza previsto dalla legge n.76/2016, e qualora dal suo contenuto emerga con chiarezza l'entità dell'apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
In merito al congedo matrimoniale, la circolare 84/2017 conferma quanto direttamente ricavabile dalla legge è cioè la spettanza dell'assegno per congedo matrimoniale anche alle coppie unite civilmente, senza fare nessun altra precisazione.
Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda all'Inps non ci sono differenze rispetto alle situazioni coniugali. L'unica particolarità è che il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto”. Per la qualificazione di “unito civilmente” occorre fare riferimento agli atti dell'unione civile registrati nell'archivio dello stato civile. In caso, poi, di matrimonio tra persone dello stesso sesso effettuato all'estero, l'atto matrimoniale produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.