Notizia

Licenziamento collettivo illegittimo se tarda la comunicazione ai sindacati

Pubblicato il 15 maggio 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Non può essere prevista alcuna deroga all’obbligo, in caso di licenziamento collettivo per cessazione dell' attività aziendale, di effettuare la comunicazione riguardante i criteri di scelta dei lavoratori che vengono licenziati entro il termine di 7 giorni come previsto dall’articolo 4, comma 9, della L. n. 223/1991 (modificato dall’articolo 1, comma 44, della L. n. 92/2012).


La precisazione arriva dalla Corte di cassazione con sentenza n. 11404/2017.

In discussione è il ricorso presentato da un dipendente di un’azienda che aveva effettuato un licenziamento collettivo ed aveva proceduto ad inviare la comunicazione finale, con la quale si indicano i criteri di scelta dei lavoratori licenziati, oltre due mesi dopo la comunicazione dei licenziamenti ai lavoratori coinvolti.


Sul punto l’azienda chiamata in causa si è difesa sostenendo che il licenziamento collettivo era dovuto alla chiusura totale dell’azienda, azzerando tutto l’organico, e quindi si era ritenuto che il termine di 7 giorni non fosse vincolante in quanto i criteri di scelta non rilevavano essendosi proceduto a licenziare tutto il personale.


La Corte ricorda che l’obbligo di comunicazione dei motivi della scelta esplica la funzione di permettere il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, al fine di evitare elusioni della norma.


Anzi, la Corte costituzionale ha affermato che anche il caso di cessazione dell’attività aziendale deve essere ricompresa nella procedura in discorso dato che la normativa è diretta a limitare le conseguenze della crisi.


Di conseguenza la procedura indicata deve ritenersi connotata da rigidità e la violazione del rispetto dei 7 giorni come termine per la comunicazione dei criteri di scelta determina l’inefficacia del licenziamento.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPE...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,80%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta s...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Proroga Soggetti ISA

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, con la maggiorazione dello 0,80%, i versamenti relativi a:saldo IVA 2025 con maggi...

Scadenza del 20 agosto 2026
Mod. IRAP 2026 Proroga Soggetti ISA

Versamento, con la maggiorazione dello 0,80%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non comme...