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Distacco transnazionale e stand temporanei

Pubblicato il 06 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il D.Lgs. n. 136/2016, in materia di distacco transnazionale di lavoratori, si applica nelle ipotesi in cui prestatori di servizi stranieri inviano proprio personale dipendente a svolgere per un periodo limitato attività lavorativa nel nostro Paese.


Tra le ipotesi in questione si possono includere - a patto che l’operazione sia autentica e sia rispettata la normativa nazionale in tema di liceità dell’appalto, distacco e somministrazione di manodopera - anche quelle in cui i suddetti lavoratori, inviati in ragione di un servizio transnazionale presso una filiale italiana dell’azienda straniera distaccante o presso altro operatore economico sito in Italia – soggetto distaccatario – vengano successivamente impiegati per l’esecuzione di un appalto presso la sede o altra unità produttiva di una azienda committente – destinataria finale della prestazione – sempre ubicata in Italia.


Questo è quanto ha chiarito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, aggiungendo che, nel caso di specie, nella comunicazione preventiva dovranno essere indicate una serie di informazioni da inserire nei campi obbligatori del Modello UNI Distacco UE tra le quali sono ricompresi:


- i dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante straniera e del soggetto distaccatario italiano (sede e/o filiale in Italia dell’azienda distaccante ovvero di altro operatore economico);


- il numero previsto e la generalità dei lavoratori coinvolti;


- la durata del distacco;


- la data di inizio e di fine dello stesso;


- la sede del distacco quale luogo di svolgimento effettivo della prestazione che può anche non coincidere con la sede del soggetto distaccatario.


Non è, inoltre, qualificabile in termini di sede o filiale in Italia dell’azienda straniera, lo stand temporaneo allestito nell’ambito di fiere, mostre, manifestazioni commerciali ed eventi congressuali, in quanto l’attività di esposizione o di vendita di prodotti per la partecipazione alla manifestazione fieristica con disponibilità di una singola area, non costituisce un vero e proprio centro di imputazione di rapporti e situazioni giuridiche riferibili al soggetto straniero, con conseguente esclusione dell’applicazione degli obblighi e delle disposizioni sanzionatorie previste nel citato Decreto Legislativo.


Cosa diversa – chiarisce la nota prot. n. 4833 del 5 giugno 2017 – è la situazione in cui sia riscontrabile una prestazione transnazionale di servizi nei confronti di un destinatario situato su territorio italiano, come avviene ad esempio nelle ipotesi di esecuzione di appalti per montaggio, smontaggio dello stand, eventuale realizzazione delle strutture espositive, invio di lavoratori in Italia da parte dell’allestitore straniero, anche solo per pochi giorni: in questo caso si rientra nel campo di applicazione della normativa in questione.


Il D.Lgs. n. 136/2016, infatti, prevede una limitata deroga per i lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura, eseguiti da lavoratori qualificati o specializzati, qualora la durata dei lavori, in relazione ai quali è stato disposto il distacco, non sia superiore a otto giorni, ma solo con riferimento agli obblighi di durata minima delle ferie e di trattamento retributivo.

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