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Per Ace e Ires il rebus-ricalcolo

Pubblicato il 21 giugno 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge di Conversione del D.L. 50/2017introduce una nuova stretta sul coefficiente da applicare per il calcolodell’Ace, riducendolo dal 4,75% del 2016 all’1,6% per il 2017 (1,5% a partiredal 2018). Al fine di conseguire un’anticipazione del gettito, il comma 3,articolo 7, D.L. 50/2017 stabilisce che il calcolo de-gli acconti dovuti daisoggetti Ires per il 2017 debba essere determinato considerando quale imposta delperiodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuovealiquote (ridotte) in vigore per l’anno successivo. Nessun obbligo di ricalcolodell’acconto è, invece, previsto per i soggetti Irpef. Si tratta diun’operazione complessa che, giungendo a ridosso della scadenza, impone aicontribuenti di eseguire conteggi e ricalcoli manuali con un elevato margine dierrore. Le criticità divengono ancora più evidenti considerando che la novitàopera in un quadro normativo sul quale era già intervenuta la Legge di Bilancio2017 e che, peraltro, consegue a uno stravolgimento della norma contenuta nellaversione originaria del D.L. 50/2017. Con riferimento all’obbligo di ricalcolodegli acconti, va infine evidenziato come le menzionate modifiche legislativesi differenzino rispetto a quanto previsto in passato. A fronte dell’incrementodelle aliquote del rendimento nozionale stabilito dalla Legge di Stabilità 2014(articolo 1, comma 137, L. 147/2013), infatti, era stato imposto aicontribuenti di rideterminare gli acconti dovuti tenendo conto delle aliquotein vigore per il periodo d’imposta precedente, al fine di evitarel’anticipazione finanziaria di una misura di favore.

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