L’INPS, con la circolare n. 106 del 5 luglio 2017, interviene riguardo il regime sanzionatorio applicabile alle ipotesi di versamento di contributi o premi dovuti alle Gestioni previdenziali ed assistenziali che sia stato omesso ovvero effettuato in ritardo o in misura inferiore a quella dovuta.
L’ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l’intento fraudolento, trattandosi dunque solo di semplice omissione.
Resta posto a carico del datore di lavoro inadempiente l’onere di provare l’assenza dell’intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell’assenza del fine fraudolento “perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti”.
Infatti, il mancato inserimento nelle denunce obbligatorie di dati di cui il datore di lavoro o il lavoratore autonomo è a conoscenza - in quanto già altrimenti registrati - rende in ogni caso evidente, fatto salvo diverso accertamento in giudizio, un comportamento sotteso univocamente alla predetta finalità.
Le sanzioni civili previste per l’evasione sono ricondotte alla stessa misura prevista per l’ipotesi di omissione qualora:
- la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento della contribuzione;
- la denuncia sia effettuata prima di ogni possibile contestazione da parte dell’Inps;
- il pagamento sia effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
Pertanto, ove il comportamento di ravvedimento del soggetto obbligato sia attuato spontaneamente e prima di contestazioni o richieste da parte dell’Istituto entro 12 mesi dalla data di scadenza legale dell’adempimento omesso, e sempre che il pagamento della contribuzione denunciata sia effettuato nei successivi 30 giorni dalla presentazione, le sanzioni civili saranno dovute in misura ridotta.