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L’accordo sul Tfr deve essere dettagliato

Pubblicato il 12 settembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La previsione sottoscritta dalle parti in occasione della risoluzione anticipata dal rapporto di lavoro, nella quale l’impresa si impegna a versare una somma lorda a titolo di integrazione sul Tfr, a fronte della rinuncia da parte del lavoratore a eventuali controversie relative al calcolo del trattamento di fine rapporto nel suo complesso, equivale a mera quietanza e non ha efficacia estintiva rispetto a possibili rivendicazioni future dello stesso dipendente relative all’incidenza del lavoro straordinario sul Tfr. La Corte di cassazione ha raggiunto questa conclusione con sentenza 20976/2017.


La Cassazione muove dal principio di diritto, affermato da un consolidato indirizzo della giurisprudenza, secondo cui la quietanza a saldo, con la quale il lavoratore dichiara genericamente di rinunciare a una serie di titoli enunciati in astratto con riferimento allo svolgimento del rapporto di lavoro e alla sua cessazione, può assumere il valore di una transazione tra le parti solo a condizione che le relative rinunce siano state rilasciate dal dipendente nella consapevolezza di abdicare a diritti che siano determinati nella loro consistenza, o quantomeno, determinabili sulla base di una coerente interpretazione del documento o attraverso il complessivo comportamento tenuto dalle parti.


In applicazione di questo principio, la Cassazione ritiene che la formula sottoscritta dalle parti «al solo fine di evitare qualsiasi rischio di eventuali controversie che dovessero coinvolgere il calcolo della indennità di anzianità al 31 maggio 1982 e del trattamento di fine rapporto nel suo complesso», costituisce mera quietanza ed è priva di efficacia estintiva del diritto a future rivendicazioni relative al conteggio del Tfr, non avendo il lavoratore espressamente incluso nella propria dichiarazione abdicativa l’incidenza della retribuzione maturata per le ore di lavoro straordinario.


La sentenza della Corte avrebbe potuto prestarsi a una lettura di segno contrario, anche in relazione al fatto che la rinuncia al Tfr era stata riferita al titolo «nel suo complesso», ciò che avrebbe potuto ragionevolmente consentire di includervi l’incidenza di qualsiasi emolumento percepito dal dipendente in costanza del cessato rapporto di lavoro, ivi incluso quello sullo straordinario.


Sotto questo profilo, non è da escludere che la decisione della Cassazione possa avvalorare una interpretazione per cui l’efficacia delle transazioni presuppone che il lavoratore sia informato e consapevole di tutto ciò a cui abdica, rimanendo fuori dal suo perimetro eventuali situazioni giuridiche di cui sia venuto successivamente a conoscenza.

 

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