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Ritenute omesse, calcolo in base alla competenza

Pubblicato il 27 settembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

In caso di omesso versamento all’Inps delle ritenute previdenziali, l’accertamento ispettivo deve seguire il criterio della competenza contributiva nell’anno solare per individuare l’importo e, quindi, la natura della sanzione.


L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 8376 del 25 settembre , divergendo dall’interpretazione data dal ministero del Lavoro con lalettera circolare 9099/2016 , si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione 39882/ 2017 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 settembre 2017).


In base all’articolo 3, comma 6 del Dlgs 8/2016 se l’ammontare dell’omissione in un anno è superiore a 10mila euro, si concretizza l'illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro.


Secondo la prima versione ministeriale, per verificare il superamento o meno della soglia dei 10mila euro l’ispettore avrebbe dovuto tener conto dell’anno solare che, in mancanza di diversa disposizione legislativa, è stato individuato nel periodo dal 16 gennaio (relativo ai contributi dovuti per il mese di dicembre dell’anno precedente) al 16 dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa).


Dello stesso avviso però non è stata la Corte di cassazione secondo cui, come evidenziato dallo stesso Ispettorato nella nota diffusa ieri, «la consumazione del reato appare coincidere, secondo una triplice diversa alternativa, o con il superamento, a partire sempre dal mese di gennaio, dell’importo di 10 mila euro ove allo stesso non faccia più seguito alcuna ulteriore omissione, o con l’ulteriore o le ulteriori omissioni successive sempre riferite al medesimo anno, ovvero, definitivamente e comunque, laddove anche il versamento del mese di dicembre sia omesso, con la data del 16 gennaio dell’anno successivo».


Ne consegue che l’eventuale omissione del versamento delle ritenute contributive seguirà il criterio della competenza contributiva, cioè facendo riferimento al periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento dell’anno contributivo dovuto, relativo al mese di gennaio (versamento da effettuarsi entro il 16 febbraio successivo) fino alla scadenza dell’ultimo, relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).


In conclusione l’eventuale superamento dell’importo di 10mila euro in un qualsiasi mese dell’anno considerato, senza quindi attendere ulteriormente, concretizzerà l’illecito penale che è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro; se invece l’omissione, secondo i criteri come sopra individuati, non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10 a 50 mila euro, superiore quindi all’importo omesso.

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