La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore, un addetto alla sicurezza di un supermercato, contro la decisione di merito che ne aveva confermato il licenziamento disciplinare dopo che era stato trovato in possesso di confezioni di gomme e caramelle del valore complessivo di 9,80 euro.
Secondo la Corte territoriale, l’elemento da cui desumere l’intenzionalità della condotta del dipendente era ricavabile dal fatto che, al pari dei suoi colleghi, lo stesso non era a conoscenza della circostanza che sui prodotti esposti negli scaffali erano stati apposti dispositivi antitaccheggio non visibili.
Nella specie, inoltre, la gravità del comportamento e la proporzione della sanzione espulsiva non potevano ritenersi escluse dal valore esiguo dei beni sottratti. Occorreva, infatti, considerare l’organizzazione del lavoro e l’esposizione delle merci alla pubblica fede, nonché le specifiche mansioni affidate al lavoratore (addetto alla sicurezza e al rifornimento degli scaffali).
In questo contesto – era stato valutato – il fatto che fossero inesistenti dei precedenti disciplinari in capo al dipendente non costituiva elemento sufficiente per escludere la lesione del vincolo fiduciario; di fatto, erano oggettivamente gravi sia la condotta contestata sia l’elemento soggettivo riscontrabile.
L’addetto alla sicurezza ha, quindi, promosso ricorso dinanzi ai giudici di legittimità, lamentando che i fatti oggetto della contestazione disciplinare non risultavano accertati in modo incontrovertibile – lo stesso aveva dichiarato che il giubbetto ove era stata recuperata parte delle caramelle era, in realtà, incustodito e, quindi, raggiungibile da chiunque – nonché che il valore dei beni assunti come sottratti era esiguo.
Doglianze, queste, respinte dalla Suprema corte – sentenza n. 24014 del 12 ottobre 2017 – la quale ha condiviso il giudizio valoriale formulato dai giudici di merito in ordine alla gravità della condotta contestata nonché alla proporzionalità della sanzione espulsiva.
Per gli Ermellini, la decisione impugnata aveva correttamente tenuto conto della peculiarità dell’organizzazione aziendale, del fatto che le mansioni affidate al lavoratore comportassero diretto contatto con la merce, del carattere fraudolento della condotta. E detto ultimo carattere fraudolento era stato legittimamente valutato come sintomatico della sua, anche prospettica, inaffidabilità.
Per quanto riguarda, a seguire, il motivo di doglianza relativo all’asserito mancato accertamento, in modo incontrovertibile, che i fatti fossero addebitabili al ricorrente, la Cassazione ne ha giudicato l’inammissibilità.
Detta lamentala – si legge nella sentenza - risultava, infatti, estranea al perimetro del vizio dedotto, in quanto non era mai stato denunciato l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì era stata sollecitata solo una nuova lettura del materiale istruttorio, che però era inammissibile in sede di legittimità.