Con le nuove rottamazioni stabilizzate dalla conversione del D.L. 148/2017 è possibile far precedere l’istanza da una richiesta di dilazione, in modo da conservare una via d’uscita futura, nel caso in cui non si fosse in condizioni di pagare il costo della sanatoria. Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera c), D.L. 193/2016, se il debitore non paga la prima rata della definizione, può riprendere la rateazione pregressa. Tale disposizione non risulta incompatibile con le nuove procedure e deve quindi ritenersi a esse pienamente applicabile. L’articolo 1, D.L. 148/2017 prevede una disciplina unitaria sulla possibilità di riprendere eventuali rateazioni precedenti, applicabile sia alla definizione dei carichi 2017, sia a quella riferita ai carichi ante 2017. Non tutti potranno tuttavia avvalersi della facoltà di chiedere preventiva-mente la dilazione del carico che si vuole rottamare. In presenza di vecchie rateazioni non onorate da tempo, per ottenere un nuovo piano è necessario pagare tutto lo scaduto. Ne deriva che in tal caso al debitore tale opportunità risulterà di fatto preclusa.