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Nell’e-commerce l’Iva dello Stato di destinazione

Pubblicato il 05 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Rivoluzione in due tappe per l’Iva europea sull’e-commerce. Dopo anni di dibattito, e sulla scia delle polemiche che da tempo stanno investendo tutti i profili fiscali della new-economy, ieri l’Ecofin ha approva-to la Direttiva Vat che modifica la disciplina sulle vendite digitali in Europa, emendando la Direttiva 112/2006. L’allineamento dell’Iva all’evoluzione del mercato digitale avverrà in due momenti, tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2021. Lo “stabilimento” a fini Iva verrà rivoluzionato dal 1° gennaio 2021. Eliminate le soglie oggi in vigore (da 35.000 a 100.000 euro secondo i Paesi) che fanno scattare l’obbligo del venditore a distanza a “dichiararsi” a fini Iva nel Paese dove fa business, sulle vendite e-commerce a consumatori si applicherà sempre l’Iva dello stato di destinazione dei prodotti, sempre che il venditore non scelga il Mini-one-stop-shop (Moss). Questo processo, già in vigore dal 2015, consente di dichiarare e versare l’Iva in più stati UE: basta la partita Iva dello stato dove il venditore è stabilito. Fuori dal raggio della nuova Vat europea restano gli imprenditori sotto la soglia de minimis. Il venditore che non genererà almeno 10.000 euro di volume d’affari in vendite a distanza infra-Ue di prodotti, continuerà ad applicare l’Iva dello stato UE da cui sono spediti i prodotti.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Persone fisiche Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);IRPEF (saldo 2...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di persone Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%,relativi a:saldo IVA 2025 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);imposta sostitu...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. redditi 2026 Società di capitali ed enti non commerciali Soggetti che non beneficiano della proroga

Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (compresi i soggetti che hanno differito l’approvazione del bilancio entro 180 gg. e ch...

Scadenza del 30 luglio 2026
Mod. IRAP 2026 Soggetti che non beneficiano della proroga

Versamento, con la maggiorazione dello 0,40%, IRAP (saldo 2025 e primo acconto 2026) da parte di società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con...