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Nell’e-commerce l’Iva dello Stato di destinazione

Pubblicato il 05 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Rivoluzione in due tappe per l’Iva europea sull’e-commerce. Dopo anni di dibattito, e sulla scia delle polemiche che da tempo stanno investendo tutti i profili fiscali della new-economy, ieri l’Ecofin ha approva-to la Direttiva Vat che modifica la disciplina sulle vendite digitali in Europa, emendando la Direttiva 112/2006. L’allineamento dell’Iva all’evoluzione del mercato digitale avverrà in due momenti, tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2021. Lo “stabilimento” a fini Iva verrà rivoluzionato dal 1° gennaio 2021. Eliminate le soglie oggi in vigore (da 35.000 a 100.000 euro secondo i Paesi) che fanno scattare l’obbligo del venditore a distanza a “dichiararsi” a fini Iva nel Paese dove fa business, sulle vendite e-commerce a consumatori si applicherà sempre l’Iva dello stato di destinazione dei prodotti, sempre che il venditore non scelga il Mini-one-stop-shop (Moss). Questo processo, già in vigore dal 2015, consente di dichiarare e versare l’Iva in più stati UE: basta la partita Iva dello stato dove il venditore è stabilito. Fuori dal raggio della nuova Vat europea restano gli imprenditori sotto la soglia de minimis. Il venditore che non genererà almeno 10.000 euro di volume d’affari in vendite a distanza infra-Ue di prodotti, continuerà ad applicare l’Iva dello stato UE da cui sono spediti i prodotti.

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Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

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Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).