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Appalti: il committente è obbligato in solido al pagamento delle retribuzioni

Pubblicato il 07 dicembre 2017 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Corte Costituzionale con la sentenza 254 del 6 dicembre 2017 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), nel suo comma 2 nella parte in cui dispone che «In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto […]».


La questione è stata sollevata dalla Corte di appello di Venezia, chiamata a decidere sul gravame proposto da una società committente avverso la statuizione di primo grado con la quale era stata condannata al pagamento di retribuzioni non corrisposte dall’impresa (sua) subfornitrice, ai lavoratori di quest’ultima.


La Corte Costituzionale nell’evidenziare la disciplina relativa al contratto di subfornitura, rileva che dottrina e giurisprudenza di merito sono divise sulla configurazione giuridica e sul più corretto inquadramento sistematico del contratto di subfornitura, in particolare, quanto al profilo della sua autonomia o meno rispetto al contratto di appalto. Vi sono alcune interpretazioni che ritengono la subfornitura quale “sottotipo”, se non un equivalente, del contratto di appalto, ovvero uno schema generale di protezione nel quale possono rientrare plurime figure negoziali in senso trasversale, tra cui l’appalto. Secondo altro indirizzo interpretativo vi sarebbe, invece, tra i rispettivi schemi negoziali, una sostanziale differenza. E proprio la “dipendenza tecnologica”, presente nel contratto di subfornitura, segnerebbe il discrimine rispetto all’appalto che comporta, invece, una autonomia dell’appaltatore nella scelta delle modalità operative attraverso le quali conseguire il risultato richiesto ed atteso dal committente. La ratio della norma che introduce la responsabilità solidale del committente è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell’esecuzione del contratto commerciale. La tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento. Pertanto La Corte Costituzionale ritiene che la norma denunciata è interpretabile in modo costituzionalmente adeguato e coerente agli evocati parametri di riferimento, nel senso che il committente è obbligato in solido (anche) con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di questi.

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