Notizia

Anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva, non necessaria la continuità della prestazione

Pubblicato il 26 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta di chiarimenti, ha fornito nuove indicazioni in merito all’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva necessaria per avere diritto alla cassa integrazione guadagni.


La nota ministeriale prot. n. 525, del 18 gennaio 2018, sottolinea che la formulazione letterale del testo normativo di riferimento prevede che il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro ai fini dell’accesso alla cassa integrazione guadagni sussiste se si verificano le seguenti condizioni:

- l’anzianità di lavoro si realizza presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento;

si tratta di un’anzianità di effettivo lavoro, non di una mera anzianità di servizio;

- l’anzianità è almeno pari a 90 giorni alla data di presentazione della domanda di trattamento.


Nel caso di specie non è, quindi, richiesta la continuità della prestazione lavorativa presso l’unità produttiva per la quale viene chiesto il trattamento di integrazione salariale.


Inoltre, come già chiarito in precedenza (vedi nota del Ministero del Lavoro prot. n. 9631 del 14 giugno 2017), ai fini della qualificazione di un cantiere come “unità produttiva” è stato stabilito che il cantiere abbia una durata di almeno 30 giorni.



Pertanto – conclude la nota ministeriale - per ciò che concerne i cantieri che costituiscono unità produttiva la verifica dell’anzianità di effettivo lavoro andrà effettuata con riferimento al singolo cantiere, con la conseguenza che potranno fruire del trattamento di integrazione salariale i lavoratori che abbiano, presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento (il cantiere), un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni, fermo restando che la verifica del requisito di anzianità di effettivo lavoro non vada effettuata per gli eventi oggettivamente non evitabili.


Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 29 aprile 2024
Imposta di bollo registri contabili 2023

Versamento dell’imposta di bollo, dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli i...

Scadenza del 30 aprile 2024
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del primo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sportel...

Scadenza del 30 aprile 2024
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di marzo relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte de...

Scadenza del 30 aprile 2024
Mod. 730/2024 precompilato

Data a decorrere dalla quale è consultabile, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il mod. 730/2024 precompilato:direttamente dal contribuente tramite SPID / CIE / CNS;tramit...