La certificazione unica (CU) - i cui modelli e le relative istruzioni di compilazione definitivi sono disponi-bili nel sito internet delle Entrate - a partire dall’attuale versione, presentano un nuovo quadro denomi-nato «certificazione redditi - locazioni brevi». Si tratta di una sezione che risponde a particolari esigenze certificative. La locazione breve è stata introdotta dall’articolo 4, D.L. 50/2017. Ciò che più rileva, ai no-stri fini, è il fatto che il D.L. 50 ha individuato uno speciale regime fiscale per tali fattispecie. Infatti, per esse, è possibile avvalersi delle disposizioni previste in materia di cedolare secca sugli affitti. Opzione che, in assenza di una previsione normativa ad hoc, non sarebbe stata possibile. Il regime fiscale prevede che il proprietario dell’immobile, ai fini della tassazione dell’affitto, possa optare per un’imposta sosti-tuiva del 21% che sostituisce l’Irpef, le addizionali nonché, eventualmente, le imposte di registro e di bollo. Sugli intermediari gravano tre obblighi: comunicativo, di effettuazione della ritenuta del 21% e certificativo. Quanto all’obbligo di eseguire la ritenuta fiscale questo incombe se gli intermediari inter-vengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Qualora il pagamento sia eseguito tramite assegno o con moneta elettronica (carte di credito eccetera) l’obbligo della ritenuta viene meno. Dopo l’esecuzione della ritenuta fiscale e del relativo versamento all’Erario, l’intermediario deve certificare, al locatore, l’ammontare delle ritenute operate, tramite la CU. Con la trasmissione della CU all’Agenzia, si adempie anche all’obbligo di comunicazione dei dati.