Notizia

In «CU» anche le locazioni brevi

Pubblicato il 24 gennaio 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La certificazione unica (CU) - i cui modelli e le relative istruzioni di compilazione definitivi sono disponi-bili nel sito internet delle Entrate - a partire dall’attuale versione, presentano un nuovo quadro denomi-nato «certificazione redditi - locazioni brevi». Si tratta di una sezione che risponde a particolari esigenze certificative. La locazione breve è stata introdotta dall’articolo 4, D.L. 50/2017. Ciò che più rileva, ai no-stri fini, è il fatto che il D.L. 50 ha individuato uno speciale regime fiscale per tali fattispecie. Infatti, per esse, è possibile avvalersi delle disposizioni previste in materia di cedolare secca sugli affitti. Opzione che, in assenza di una previsione normativa ad hoc, non sarebbe stata possibile. Il regime fiscale prevede  che il proprietario dell’immobile, ai fini della tassazione dell’affitto, possa optare per un’imposta sosti-tuiva del 21% che sostituisce l’Irpef, le addizionali nonché, eventualmente, le imposte di registro e di bollo. Sugli intermediari gravano tre obblighi: comunicativo, di effettuazione della ritenuta del 21% e certificativo. Quanto all’obbligo di eseguire la ritenuta fiscale questo incombe se gli intermediari inter-vengono nel pagamento o incassano i corrispettivi. Qualora il pagamento sia eseguito tramite assegno o con moneta elettronica (carte di credito eccetera) l’obbligo della ritenuta viene meno. Dopo l’esecuzione della ritenuta fiscale e del relativo versamento all’Erario, l’intermediario deve certificare, al locatore, l’ammontare delle ritenute operate, tramite la CU. Con la trasmissione della CU all’Agenzia, si adempie anche all’obbligo di comunicazione dei dati.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).