Alla presentazione del ricorso in formato cartaceo deve seguire, a pena di inammissibilità, la costituzione in giudizio con analoghe modalità non potendosi avvalere del processo telematico. Analogamente, se nel primo grado di giudizio non è stato utilizzato il processo telematico, il successivo appello dovrà essere depositato in modalità cartacea. Sono queste le principali questioni procedurali che si stanno presentando in varie Commissioni Tributarie a seguito dell’entrata in vigore del processo telematico. Il D.M. 163/2013, che ha disciplinato il processo tributario telematico, prevede che il ricorrente, nell’ipotesi di notifica via pec, debba costituirsi in giudizio telematicamente attraverso il Sistema informativo della giustizia tributaria (Sigit). È poi previsto che la parte resistente si costituisca con le stesse modalità, richiamando espressamente il comma di riferimento per il deposito da parte del ricorrente. Da una lettura congiunta dei due commi della norma, secondo varie Commissioni Tributarie, si evince che solo nell’ipotesi in cui la prima notifica avvenga mediante pec e quindi la conseguente costituzione avvenga attraverso il Sigit, anche parte resistente dovrà utilizzare il citato Sigit. Nella diversa ipotesi, invece, di notifica con canali tradizionali (posta, deposito), quindi non pec, anche la controparte non può utilizzare il Sigit. In tale senso si sono già espresse la CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 245/2017 e, più recentemente, la CTP di Foggia con la sentenza n. 1981/2017.