L’Inps, con messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla cumulabilità della NASpI con il lavoro intermittente in diverse casistiche di seguito analizzate.
Qualora il lavoratore - titolare di un rapporto di lavoro subordinato e di un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta, quindi con indennità di disponibilità - faccia richiesta di NASpI a seguito della cessazione del contratto di lavoro subordinato di tipo non intermittente, la domanda può essere accolta a condizione che il lavoratore stesso comunichi all’INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente, comprensivo dell’indennità di disponibilità.
In tale ipotesi, trova applicazione esclusivamente l’istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di € 8.000.
Se il contratto di lavoro intermittente è senza obbligo di risposta alla chiamata, se il contratto di lavoro intermittente è di durata pari o inferiore a sei mesi si applica l’istituto della sospensione della prestazione NASpI per i soli giorni di effettiva chiamata.
In alternativa, il percettore di Naspi può cumulare la prestazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di € 8.000 e a condizione che il lavoratore, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, comunichi il reddito annuo che prevede di trarre dall’attività.
Se il rapporto di lavoro intermittente è di durata superiore a sei mesi, è applicabile l’istituto del cumulo.
Se il lavoratore è riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente - con reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione - per le sole giornate in cui risulti necessario ricorrere a ulteriore manodopera non trova applicazione l’istituto del cumulo della prestazione NASpI con il reddito derivante da lavoro intermittente.
Qualora il contratto di lavoro intermittente sia di durata pari o inferiore a sei mesi, si applica l’istituto della sospensione della prestazione.
Per il lavoratore che, durante il periodo di percezione dell’indennità, instauri un rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, di durata fino a sei mesi, la prestazione viene sospesa d'ufficio, per la durata del rapporto di lavoro.
Tuttavia, qualora la durata del rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente, a seguito di proroga del contratto, ecceda il semestre, opera la decadenza dalla prestazione a decorrere dalla data della proroga.
Laddove la durata del nuovo rapporto di lavoro subordinato come OTD non superi i sei mesi, l'indennità è sospesa d'ufficio, a prescindere dal reddito che l’interessato ricava dall’attività svolta. Ai fini della determinazione del periodo di sospensione vanno considerate le sole giornate di effettivo lavoro in agricoltura.
Ricorda infine l’Inps che la sospensione della prestazione NASpI non può superare il limite di sei mesi, per cui in caso di rioccupazione con rapporti di lavoro che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità per periodi singolarmente non superiori a sei mesi, ma la cui somma superi detto limite, si verifica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione NASpI per superamento del semestre previsto dalla norma.