Notizia

Decorrenza della prestazione economica di invalidità civile

Pubblicato il 22 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’INPS, con messaggio n. 1217 del 20 marzo 2018, ha fornito chiarimenti in merito alla decorrenza della prestazione economica di invalidità civile.


I benefici economici spettanti agli invalidi civili, ciechi e sordi, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario, ovvero dalla diversa successiva data eventualmente indicata dalle competenti commissioni sanitarie.


Tuttavia, accade che l’interessato presenti la domanda di prestazione economica anche a distanza di anni dalla ricezione del verbale ma, in tal caso, l’Istituto ha evidenziato che la normativa vigente non prevede alcuna forma di decadenza connessa all’inerzia del potenziale titolare di prestazione economica il quale, dopo avere ottenuto il riconoscimento dello status di invalido con il verbale sanitario, non inoltri tempestivamente alla struttura territoriale competente il modello per la richiesta di prestazione economica.


È, invece, prevista la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., per cui il diritto a richiedere l’erogazione della prestazione economica si estingue in dieci anni a partire dal momento in cui esso può essere fatto valere, cioè dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario.


Quindi, anche nel caso di presentazione della domanda all’INPS ben oltre il termine di 30 giorni indicato nella lettera di trasmissione del verbale sanitario - purché nei limiti della prescrizione - l’erogazione della prestazione economica decorre dal mese successivo alla data di domanda di accertamento sanitario, sempre che per ciascun periodo sussistano i requisiti socio-sanitari.


Gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione matureranno solo una volta trascorsi 120 giorni dalla ricezione da parte dell’Istituto del modello di richiesta, completo di tutti gli elementi e le notizie utili alla liquidazione, senza che vi sia stato il pagamento.



Ad ogni modo - specifica il messaggio - qualora il verbale sanitario preceda di almeno due anni la presentazione della domanda all’Istituto, sarà valutato se sussistono le condizioni per sottoporre l’interessato ad una verifica sanitaria e, se dalla verifica sanitaria dovesse scaturire un provvedimento di revoca, lo stesso produrrà effetti solo dal mese successivo alla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti e non intaccherà gli importi arretrati, i quali dovranno essere erogati per tutti i periodi in cui risultino sussistenti i requisiti socio-economici, salvo che non ricorra l’ipotesi di effetti retroattivi a seguito di rettifica.

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