Non è ammesso frazionare artificiosamente un’operazione complessa – ma unica sotto il profilo della sostanza economica – scomponendo la fase dell’acquisto dei materiali da quella della realizzazione dell’opera in cui tali beni sono utilizzati, assemblati o montati. In base a questo principio, consolidato nella giurisprudenza nazionale e comunitaria, le Sezioni unite della Cassazione (sentenza n. 3872/2018) hanno negato la legittimità del comportamento di un operatore extraUE che ha utilizzato il rappresentante fiscale in Italia solo per effettuare acquisti in relazione ai quali esercita la detrazione dell’Iva, facendo poi valere il diritto al rimborso.