L’elevato numero di prestazioni gratuite rese nei confronti di terzi clienti e la relativa giustificazione addotta dal professionista di «rinuncia al compenso» sono elementi idonei a far ritenere inattendibile la contabilità e, conseguentemente, a consentire di procedere con l’accertamento induttivo ai sensi dell’articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/73. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6215/2018 depositata ieri, pronunciandosi sulla legittimità di accertamenti che, negli ultimi tempi, sono sempre più frequenti e stringenti anche nei confronti di quei professionisti che dichiarano, comunque, compensi congrui e coerenti agli studi di settore.