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Nella Nota integrativa i rischi per l’impresa

Pubblicato il 23 marzo 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L’Oic 11 illustra il principio della «Prospettiva della continuità aziendale», peraltro già citato nella precedente versione in quanto da sempre previsto nell’articolo 2423-bis, cod. civ.. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. L’Oic 11 ribadisce l’arco temporale futuro di 12 mesi. Se la valutazione prospettica della continuità aziendale porta gli amministratori a concludere che, nell’arco temporale di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività, ma non sono state ancora accertate le cause di scioglimento previste dagli articoli 2484 e 2485, cod. civ., la valutazione delle voci di bilancio è fatta sempre nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo tuttavia conto, nell’applicazione dei principi contabili, del limitato orizzonte temporale residuo. La Nota integrativa deve descrivere il tutto. Invece, se gli amministratori accertano una delle cause di scioglimento previste dall’articolo 2484, redigono il bilancio senza la prospettiva della continuità dell’attività (articolo 2485, cod. civ.), applicando i criteri di funzionamento come sopra citati e tenendo conto dell’ancor più ristretto orizzonte temporale: questo vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di redazione del bilancio.

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