Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, è gravato non solo dell'obbligo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente la loro adozione da parte di eventuali preposti e dei lavoratori in quanto, in virtù della disposizione generale contenuta nell'articolo 2087 del codice civile, egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro.
E' tale uno dei principi espressi dalla IV sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza 18409/2018 depositata il 27 aprile scorso, la quale si addentra anche sulla individuazione delle responsabilità penali all'interno di una organizzazione complessa, come quella oggetto di causa.
Proprio su tale aspetto la Suprema corte conferma che, verificandosi tale fattispecie, non può attribuirsi in via automatica all'organo di vertice la responsabilità per l'inosservanza della normativa di sicurezza, dovendosi sempre considerare l'effettivo contesto organizzativo e le condizioni i in cui esso ha dovuto operare.
Il fatto oggetto di causa, riguarda il grave infortunio occorso a un dipendente che doveva porre rimedio al malfunzionamento di un sensore di riempimento e, quindi, provvedere a un reset di tipo manuale con la necessità di oscurare con entrambe le mani il sensore posizionato in cima a un silos a circa quattro metri da terra. Per effettuare tale operazione ha utilizzato una scala a pioli, ma durante l'intervento ha perso l'equilibrio ed è caduto infortunandosi.
Premesso quanto sopra e, fermo restando il generale principio sopra richiamato, esso tuttavia non è apparso applicabile nel caso specifico dove l'imputato-ricorrente, direttore dello stabilimento e procuratore con delega in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si è dichiarato non a conoscenza del malfunzionamento e, quindi, della pericolosa operazione compiuta dai dipendenti per supplire all'intervento dei manutentori.
Ha appreso, dunque, del guasto per una sua colpevole inerzia , dal momento che, proprio nella sua qualità di direttore dello stabilimento con delega alla sicurezza, avrebbe dovuto sottoporre gli impianti dello stabilimento a regolare e approfondita manutenzione.
Attività, quest'ultima, finalizzata, come chiaramente desumibile dal contenuto dell'articolo 64 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) a rilevare ed eliminare eventuali difetti che, come nel caso di specie, potessero pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In altri termini, la sentenza, entrando più nel dettaglio, stabilisce che il soggetto che riveste la posizione di garanzia deve dapprima impartire le necessarie indicazioni per ovviare a eventuali criticità presenti nello stabilimento che possano compromettere la sicurezza o la salute dei dipendenti, provvedendo, in particolare, a predisporre un regolare e frequente controllo, tra le altre cose, dei macchinari e degli impianti utilizzati nella produzione, facendoli sottoporre a opportuna manutenzione. Deve quindi attivarsi personalmente e, se del caso, sollecitare il personale dell'apposito servizio affinché gli riferisca dell'eventuale presenza di anomalie cui deve porsi rimedio, poiché solo in tal modo può efficacemente adempiere all'obbligo di eliminarle.