Con la circolare n. 9/E/2018 l’Agenzia delle entrate affrontano il tema delle società fiduciarie e dei compensi del consulente tecnico d’ufficio del giudice, giungendo a delle conclusioni che impongono ai soggetti interessati di rivalutare la propria posizione rispetto all’obbligo di scissione dei pagamenti. Per le società fiduciarie, l’Agenzia delle ebtrate propende per l’applicabilità o meno della disciplina dello split payment ancorata al presupposto sostanziale e non formale dell’intestazione delle quote di partecipazione, di conseguenza, a prescindere della qualifica di proprietaria da parte della società fiduciaria, la verifica del requisito deve essere fatta sul soggetto a cui le quote devono essere ricondotte e se questo sia da ricondurre ai profili split payment in base alle ordinarie previsioni dei requisiti soggettivi della disciplina (PA, fondazione e/o società controllata o partecipata da PA o soggetto split payment). Per i compensi e onorari, relativi alle prestazioni rese dal Ctu, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico sulla base del provvedimento del giudice con la conseguenza che l’amministrazione giudiziaria non effettua alcun pagamento di corrispettivi ai CTU a proprio effettivo carico. In base a tale presupposto il caso specifico viene escluso dall’applicazione della scissione dei pagamenti con l’obiettivo prioritario di ottenere una semplificazione del procedimento (in linea con altre fattispecie similari della circolare n. 27/E/2017) evitando un doppio passaggio di solo de-naro e un onere operativo a carico dell’amministrazione giudiziaria, anche se la fattura è intestata a quest’ultima e la stessa è una PA che, nei propri acquisti, è tenuta di norma ad operare la scissione dei pagamenti.