Le quotazioni OMI, risultanti dal sito web dell’Agenzia delle entrate, ove sono gratuitamente e liberamente consultabili, non costituiscono fonte tipica di prova, ma strumento di ausilio e indirizzo per l’esercizio della potestà di valutazione estimativa, sicché quali nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, sono idonee solamente a “condurre a indicazioni di valore di larga massima”. Il riferimento alle stime effettuato sulla base dei valori OMI per aree edificabili nel medesimo Comune non è quindi idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile, tenuto conto che il valore dello stesso può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico, nonché lo stato delle opere di urbanizzazione (cfr. sentenze n. 18651/2016 e n. 25707/2015).
Cassazione – ordinanza n. 10673 – 25 gennaio 2018 – 4 magio 2018