Alle istanze di rimborso dell’Iva, per le quali l’articolo 19bis1, comma 1, lettere c) e d), D.P.R. 633/1972 non prevedeva la detrazione integrale dell’imposta, in violazione della Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (VI Direttiva), presentate in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. 258/2006, convertito con modificazioni nella L. 278/2006, non trova applicazione l’articolo 1 del menzionato decreto, con la conseguenza che il rimborso dell’Iva, anche in applicazione dei principi ricavabili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, deve essere integrale, senza decurtazione dei costi considerati ai fini Ires e Irap.
Cassazione – ordinanza n. 11140 – 11 aprile 2018 – 9 maggio 2018