Iscrizione all’albo con paletti per le società tra professionisti. Deve infatti riscontrarsi, allo stesso tempo, la maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti per teste, per quote di partecipazione al capitale sociale, per voti nelle deliberazioni. Lo ha chiarito il Cndcec, con il pronto ordini 319/2017 pubblicato il 30 aprile scorso in risposta a un quesito formulato dall’Ordine di Rimini in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 4, lettera b, L. 183/2011, laddove si prevede che “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.