Il licenziamento di un lavoratore effettuato in seguito all’uso di droghe leggere è legittimo. Il provvedimento è corretto in quanto sanziona un comportamento che viola le regole elementari del vivere comune, ossia il livello minimo di etica richiesto per lo svolgimento di mansioni a rischio. Ne consegue che il mancato inserimento di tali sostanze all’interno del regolamento oppure nelle norme di settore, non pregiudica la legittimità del provvedimento. A precisarlo è la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12994 depositata il 24 maggio 2018.
Un dipendente assunto da una ditta di trasporti, in qualità di conducente di linea degli autobus era licenziato, per aver violato il limite minimo di etica richiesto nello svolgimento delle mansioni lavorative. L’uomo, infatti, era risultato positivo a degli accertamenti tossicologici previsti dalla legge per le cosiddette mansioni a rischio.
Il dipendente impugnava immediatamente il provvedimento interruttivo del rapporto di lavoro, ma le doglianze erano respinte dal Tribunale. La decisione era confermata anche in secondo grado dalla Corte di Appello, che riteneva del tutto legittimo il licenziamento disciplinare a fronte del consumo di droghe leggere da parte del lavoratore; avverso la predetta sentenza la difesa dell’autista proponeva ricorso in Cassazione, per sostenere l’illegittimità e la sproporzione del provvedimento assunto.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12994, depositata il 24 maggio 2018, ha rigettato il ricorso presentato dal lavoratore.
In particolare, i giudici di legittimità chiariscono che il licenziamento disciplinare è legittimo anche quando è intimato per la violazione del minimo etico, rappresentato anche da norme che non sono esplicitamente riportate nei codici di condotta, in quanto fanno ormai parte del bagaglio culturale sociale. È risaputo infatti, prosegue la Corte, che il consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni a rischio, è del tutto vietato, a prescindere se detta intimazione non sia inserita nel regolamento interno. Le droghe leggere, alla pari di quelle pesanti, provocano delle palesi alterazioni psichiche che interferiscono con lo svolgimento delle prestazioni, aumentandone il livello di rischi.
Per tale ragione, puntualizzano i giudici della Corte il consumo di tali sostanze, pur non essendo annoverato espressamente né nei codici di condotta, né nelle norme che regolano il settore trasporti (R.D. 148/1931) poiché al momento della pubblicazione erano noti i soli effetti dell’ubriachezza in tal senso, giustifica il licenziamento disciplinare. Da qui il rigetto del ricorso.