L’iperammortamento è utilizzabile solo nel caso in cui vi sia perizia giurata o attestato di conformità o dichiarazione del legale rappresentante (autocertificazione) emessa entro la data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento. Se sulla necessità della data certa per la perizia giurata il Mise si era già espresso con la circolare n. 547750/2017, per quanto riguarda l’autocertificazione questo obbligo è stato recepito dalle imprese come una novità che rischia di far saltare la pianificazione fiscale.