È inammissibile il ricorso proposto da una società di persone estinta avverso una cartella di pagamento perché la sua cancellazione dal Registro Imprese determina la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità. A confermare questo principio è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13136 depositata ieri.