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Fondo di garanzia Inps erogabile solo ce cessa il rapporto di lavoro

Pubblicato il 22 novembre 2018 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 29363, depositata lo scorso 14 novembre, la sezione Lavoro della Corte di cassazione è tornata ancora una volta sul trattamento di fine rapporto erogato dal Fondo di garanzia Inps. La pronuncia della suprema Corte ha chiarito definitivamente come il Tfr possa essere erogato dal Fondo di garanzia gestito dall'istituto previdenziale solo in presenza della cessazione del rapporto di lavoro (condizione soggettiva necessaria), anche nel caso di cessione d'azienda ex articolo 2112 del Codice civile con precedente ammissione nello stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente.
Il caso preso in analisi dalla sentenza riguarda un lavoratore campano il cui rapporto di lavoro era transitato, senza mai interrompersi, da un consorzio provinciale agrario a una società per azioni. L'azienda cedente, già a monte dell'operazione di cessione, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa e nella formazione del suo stato passivo erano state ammesse anche le quote di Tfr inerenti il periodo precedente alla cessione del rapporto di lavoro del dipendente ricorrente.
A fronte di tale ammissione al passivo, il dipendente aveva presentato richiesta di liquidazione della relativa quota di Tfr al Fondo di Garanzia Inps, regolato dall'articolo 2, legge 29 maggio 1982, n. 297 e dall'articolo 2 del Dlgs 80/1992. Fra i requisiti per l'intervento del Fondo, infatti, la norma del 1982 prevede esplicitamente l'ammissione del Tfr allo stato passivo e il deposito dello stesso.
Sulla base dell'interpretazione letterale della norma, il tribunale di Benevento ha accolto la richiesta del lavoratore, ingiungendo a Inps di autorizzare il pagamento del Tfr da parte del Fondo di Garanzia. L'Istituto ha ricorso in appello presso la Corte di Napoli che ne ha accolto le tesi, per poi rimettere (sulla base dell'impugnazione del dipendente) la questione alla Cassazione. Nell'analisi della Corte emerge anche che, dopo pochi mesi dal perfezionamento della cessione d'azienda, il rapporto di lavoro era poi cessato per licenziamento.
La Cassazione, oltre a ribadire la mancanza del requisito essenziale della cessazione del rapporto di lavoro richiesta dall'articolo 2120 del Codice civile al momento immediatamente successivo all'operazione straordinaria, ha ritenuto come sostanzialmente erronea la insinuazione al passivo delle quote di Tfr accantonate presso il precedente datore di lavoro, giudicando definitivamente infondata la pretesa del lavoratore ricorrente. Nella lettura della Corte, infine, al momento della cessazione del rapporto, l'esigibilità dell'intero Tfr era poi passata in capo al datore di lavoro subentrante senza lasciare alcuno spazio a un possibile intervento del Fondo di garanzia.

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