L'Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello n. 1 ha confermato che in base al principio di derivazione rafforzata non si applica il comma 1 dell'articolo 109, Tuir, ma se l'onere ha come contropartita un Fondo la deducibilità è rimandata al periodo successivo. Quindi, il bonus riconosciuto ai dipendenti, la cui quantificazione avviene nell'esercizio successivo è fiscalmente deducibile nel periodo di competenza se la contropartita costituisce un debito.