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Controlli formali senza saldo e stralcio

Pubblicato il 10 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il condono a saldo e stralcio, così come strutturato, traccia un perimetro applicativo fortemente ridotto che lascia fuori tutta una serie debiti, come quelli relativi ai tributi locali e, seguendo il tenore letterale della norma, forse anche quelli derivanti dalle rettifiche dei controlli formali delle dichiarazioni (di cui all'articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973). Il nuovo condono limita l'ambito applicativo esclusivamente ai cari-chi derivanti da derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dal-le attività di cui 36-bis e 54-bis (oltre che all'omesso versamento dei debiti previdenziali) escludendo quindi tutta una serie di ruoli emessi da Regioni e Province come Imu, Tasi, Ici, Tarsu, Tares, Tari così come tutte le cartelle emesse per violazioni del codice della strada. L'intento del Legislatore è chiaro ed è quello di puntare unicamente a una precisa categoria di contribuenti con una precisa tipologia di debiti ovvero le persone fisiche che regolarmente hanno presentato la dichiarazione ma che poi, per diversi motivi, non hanno non hanno adempiuto al pagamento delle imposte e dei contributi.

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