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Reddito di cittadinanza, attenzione alla retribuzione indicata nelle comunicazioni obbligatorie

Pubblicato il 10 gennaio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il comma 8 dell'articolo 3 della bozza del decreto legge istitutivo del reddito di cittadinanza contempla la previsione in base alla quale, in caso di variazione della condizione occupazionale in forma di avvio di lavoro dipendente da parte di uno o più dei componenti il nucleo percettore del reddito di cittadinanza, il reddito da lavoro relativo concorre alla complessiva misura del beneficio ma solo nella misura dell'80 per cento.
Tale concorso si determina, stando alla attuale lettera della norma, dal mese successivo a quello di variazione e fino a quando il maggior reddito non sia ordinariamente recepito nell'Isee per tutta la annualità. Peraltro, anche in caso di redditi di lavoro non rilevati per l'intera annualità dell'Isee in corso di validità, i redditi sono comunicati all'atto della richiesta (evidentemente utilizzando i dati contenuti nelle comunicazioni obbligatorie).
La singolarità si intravede nell'ultimo periodo dello stesso comma, laddove si precisa che il lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie delle assunzioni (ad esempio unilav) che «conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso».
In realtà già adesso la comunicazione obbligatoria, a mente dell'articolo 9-bis, comma 2, del Dl 510/1996, deve indicare «il trattamento economico e normativo applicato». La previsione inserita nel decreto legge che istituisce il reddito di cittadinanza, se confermata, assume tuttavia una valenza del tutto particolare perché, stando sempre alla lettera della norma, l’informazione contenuta nella comunicazione obbligatoria sarà l'unica dalla quale desumere il reddito di lavoro dipendente percepito dal componente il nucleo familiare beneficiario del Rdc.
A solo titolo di esempio, nell'attuale Rei (articolo 11 del Dlgs 147/2017) la variazione dell’attività lavorativa nel corso della sua erogazione fa sorgere l'obbligo, a carico del percettore, di comunicare all'Inps il reddito annuo previsto dalla nuova attività lavorativa (come accade, ad esempio, per il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la Naspi instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione).
La (singolare) previsione contenuta nel decreto legge in corso di approvazione fa sorgere delicati profili di responsabilità a carico dell'incaricato della comunicazione obbligatoria medesima (il datore di lavoro o uno dei soggetti individuati dalla legge 12/1979). Una comunicazione errata, ad esempio, potrebbe comportare una valutazione errata quanto alla concessione del beneficio, rilevante ai fini del diniego, della sua concessione e/o decadenza.
Resta inoltre da vedere quanto una comunicazione non corretta possa essere valutata alla luce dell'articolo 7 del decreto, il quale sanziona pesantemente «chiunque» presenta dichiarazioni «attestanti cose non vere», sia pure al fine di ottenere e mantenere il beneficio, o alfine di evitarne la revoca (comma 2).

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