La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1131/2019, senza minimamente considerare quanto affermato nelle decisioni n. 31445/2018 e n. 734/2019, afferma che l’istituzione di un vincolo di destinazione non è tassata in sé e per sé, ma solo quando vi sia “un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario”, situazione che non si verifica “sino a quando il programma del trust non abbia avuto esecuzione”.