La CTR di Milano, con la sentenza n. 248/2019 ha statuito che i decreti di omologazione dei concordati devono essere assoggettati a imposta di registro in misura fissa, tranne nell’ipotesi di un concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore. Questi atti non devono essere assoggettati all’imposta proporzionale nel caso in cui abbiano ad oggetto operazioni incluse nell’ambito applicativo dell’Iva, in virtù del principio di alternatività Iva/Registro.