Con la Legge di Bilancio 2019, in continuità con il D.L. 87/2018, sono state introdotte una serie di misure atte a limitare, in alcuni casi, l’entità del beneficio del credito d’imposta R&S con finalità antielusiva. Al proposito, viene ora previsto che, tra le spese relative ai contratti di ricerca affidata a soggetti terzi, debbano escludersi i contratti con le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell’impresa committente. Tuttavia, dovrebbero ritenersi valide le puntualizzazioni della relazione illustrativa al D.M. 27 maggio 2015, che aveva ricondotto le commesse affidate alle società del gruppo all’agevolazione nell’ambito della ricerca “intra muros” secondo le regole già chiarite dalla circolare n. 5/E/2016. Inoltre, per scoraggiare configurazioni elusive, la Legge di Bilancio 2019 prevede che nell’ambito dell’attività di R&S eseguita da commissionari residenti per conto di imprese residenti in UE, See o Paesi white list, assumono rilevanza esclusivamente le spese svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato, penalizzando, però, fin troppo le commissionarie italiane che, pur affidando in parte la ricerca a soggetti terzi, mantengono un ruolo significativo nello sviluppo dei progetti apportando know-how e competenze.