La deducibilità del Tfm poggia sul combinato disposto di due norme (articoli 105 e 17, Tuir) che è stato variamente interpretato nel corso di questi anni. La dottrina e in parte la giurisprudenza di merito ha sostenuto la tesi che il diritto alla deduzione deriva semplicemente dalla imputazione a conto economico della quota maturata, poiché il richiamo all’articolo 17, Tuir serve solo per qualificare il tipo di indennità deducibile, mentre l’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 211/E/2008) e alcune pronunce della Cassazione (sentenze n. 18752/2014 e n. 10959/2007) hanno sostenuto la tesi contraria e cioè che la deduzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste nell’articolo 17, Tuir, quindi, sussistenza di atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.