Il Decreto Atad (D.Lgs. 142/2018) ha riscritto la entry tax. L'articolo 3 riscrive le previsioni in materia di imposte sui redditi applicabili in caso di trasferimento in Italia - da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi gli imprenditori individuali - di attivi che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento (articolo 166-bis, Tuir). La nuova disposizione, applicabile dal 2019, formalizza l'e-stensione dei criteri di valorizzazione degli attivi in precedenza posti al di fuori della potestà impositiva nazionale (step up) a tutti i casi di «trasferimento» in Italia degli stessi, confermando l'interpretazione estensiva fornita dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla precedente previsione normativa (risoluzione n. 69/E/2016): la valorizzazione degli attivi al valore di mercato trova applicazione non soltanto in caso di trasferimento di residenza dall'estero, ma anche in caso di operazioni straordinarie «in ingresso», trasferimento dall'estero di attivi ad una stabile organizzazione italiana ovvero alla casa madre italiana in vigenza dell'opzione per la branch exemption. Nel caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, la nuova formulazione della norma non sembra risolvere il risalente interrogativo circa l'esatta definizione del periodo d'imposta a partire dal quale gli effetti del trasferimento trovano effetto, quantomeno ove, nel caso di società, il trasferimento avvenga in continuità giuridica. Sulla scia delle interpretazioni relative alla norma anteriore alla riscrittura da parte del Decreto Atad, il soggetto che effettua il trasferimento in Italia sarà riconosciuto come residente ai fini fiscali nell'esercizio di trasferimento solo ove questo si perfezioni nel primo semestre dell'esercizio.