Notizia

Valorizzazione degli attivi ad ampio raggio

Pubblicato il 09 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Atad (D.Lgs. 142/2018) ha riscritto la entry tax. L'articolo 3 riscrive le previsioni in materia di imposte sui redditi applicabili in caso di trasferimento in Italia - da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi gli imprenditori individuali - di attivi che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento (articolo 166-bis, Tuir). La nuova disposizione, applicabile dal 2019, formalizza l'e-stensione dei criteri di valorizzazione degli attivi in precedenza posti al di fuori della potestà impositiva nazionale (step up) a tutti i casi di «trasferimento» in Italia degli stessi, confermando l'interpretazione estensiva fornita dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla precedente previsione normativa (risoluzione n. 69/E/2016): la valorizzazione degli attivi al valore di mercato trova applicazione non soltanto in caso di trasferimento di residenza dall'estero, ma anche in caso di operazioni straordinarie «in ingresso», trasferimento dall'estero di attivi ad una stabile organizzazione italiana ovvero alla casa madre italiana in vigenza dell'opzione per la branch exemption. Nel caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, la nuova formulazione della norma non sembra risolvere il risalente interrogativo circa l'esatta definizione del periodo d'imposta a partire dal quale gli effetti del trasferimento trovano effetto, quantomeno ove, nel caso di società, il trasferimento avvenga in continuità giuridica. Sulla scia delle interpretazioni relative alla norma anteriore alla riscrittura da parte del Decreto Atad, il soggetto che effettua il trasferimento in Italia sarà riconosciuto come residente ai fini fiscali nell'esercizio di trasferimento solo ove questo si perfezioni nel primo semestre dell'esercizio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).