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Valorizzazione degli attivi ad ampio raggio

Pubblicato il 09 marzo 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Il Decreto Atad (D.Lgs. 142/2018) ha riscritto la entry tax. L'articolo 3 riscrive le previsioni in materia di imposte sui redditi applicabili in caso di trasferimento in Italia - da parte di soggetti che esercitano imprese commerciali, compresi gli imprenditori individuali - di attivi che accedono per la prima volta nel nostro ordinamento (articolo 166-bis, Tuir). La nuova disposizione, applicabile dal 2019, formalizza l'e-stensione dei criteri di valorizzazione degli attivi in precedenza posti al di fuori della potestà impositiva nazionale (step up) a tutti i casi di «trasferimento» in Italia degli stessi, confermando l'interpretazione estensiva fornita dall'Amministrazione finanziaria con riferimento alla precedente previsione normativa (risoluzione n. 69/E/2016): la valorizzazione degli attivi al valore di mercato trova applicazione non soltanto in caso di trasferimento di residenza dall'estero, ma anche in caso di operazioni straordinarie «in ingresso», trasferimento dall'estero di attivi ad una stabile organizzazione italiana ovvero alla casa madre italiana in vigenza dell'opzione per la branch exemption. Nel caso di trasferimento della residenza fiscale in Italia, la nuova formulazione della norma non sembra risolvere il risalente interrogativo circa l'esatta definizione del periodo d'imposta a partire dal quale gli effetti del trasferimento trovano effetto, quantomeno ove, nel caso di società, il trasferimento avvenga in continuità giuridica. Sulla scia delle interpretazioni relative alla norma anteriore alla riscrittura da parte del Decreto Atad, il soggetto che effettua il trasferimento in Italia sarà riconosciuto come residente ai fini fiscali nell'esercizio di trasferimento solo ove questo si perfezioni nel primo semestre dell'esercizio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 luglio 2025
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Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...