Ai fini della individuazione della recidiva, che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicarsi alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro irregolare (20% che diventa 40%) e su salute e sicurezza (10%, diventa 20%), introdotte dalla legge di bilancio 145/2018, si deve tener conto sia della definitività del procedimento sanzionatorio sia del periodo in cui tale illecito è stato commesso. Accertamento definitivo e commissione del fatto devono essere avvenuti entrambi nei tre anni precedenti alla nuova trasgressione. La definitività dell’illecito si realizza con l’ordinanza ingiunzione non impugnata, ovvero con sentenza definitiva per quelli costituenti reato.
Tuttavia l’accertamento delle irregolarità pregresse non è semplice, dato che manca un sistema informatico che consenta di condividere in tempo reale le informazioni. Le precisazioni sono state fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la nota 2594/2019 che segue la circolare 2/2019 e la nota 1148/2019 (si veda il Sole 24 Ore del 16 gennaio e del 7 febbraio).
Con l’occasione l’ispettorato sottolinea che il trasgressore va individuato nella persona fisica che agisce per conto della eventuale persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio dei poteri). Ne consegue che non si potrà configurare la recidiva laddove le sanzioni, pur riferite alla medesima persona giuridica siano comunque contestabili a diverso trasgressore, per esempio, per un avvicendamento nella funzione nel frattempo intervenuta.
In materia di salute e sicurezza sul lavoro valgono le definizioni contenute nel testo unico (decreto legislativo 81/2008) il quale individua, distintamente, la responsabilità del datore di lavoro e quella del preposto. Ne consegue che la recidiva troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica.
Sempre in materia di recidiva, l’Inl precisa che, nelle more della informatizzazione delle procedure degli ispettorati territoriali, appare necessario intraprendere specifiche intese a livello locale con gli altri organi di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Carabinieri), che secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, del Dlgs 124/2004 possano aver accertato violazioni in materia di lavoro irregolare, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli uffici interpellati.
Le auspicate intese a livello locale non risolvono in ogni caso l’accertamento della recidiva da parte di trasgressori che eventualmente, abbiano operato od operino in territori di altre province.