La documentazione necessaria o quantomeno opportuna per attestare un finanziamento infruttifero dei soci è un argomento sul quale si sono registrate, in tempi recenti, alcune interessanti sentenze che permettono di inquadrare questa operazione sia ai fini bilancistici, sia in prospettiva della imminente redazione del modello Redditi 2018. Un primo aspetto è rappresentato dalla circostanza che sia o meno necessario un atto scritto. Con la recente sentenza di Cassazione n. 6104/2019 è stato statuito che un debito verso i soci appostato nel passivo patrimoniale è in sé opponibile a terzi (erario compreso) e non è disconoscibile in sede accertativa. Un secondo aspetto è rappresentato dalla diffusa scelta di documentare l’avvenuto finanziamento dei soci tramite delibera assembleare. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6865/2017, ha affermato che il verbale assembleare non è un documento efficace ad attestare l’impegno negoziale uti singulus del socio a eseguire il versamento, ma è solo la ricognizione di una delle parti (la società) su quanto stabilito in assemblea. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1951/2019, ha avvalorato l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate che aveva ritenuto che il verbale assembleare sottoscritto dai soci costituisse titolo per rendere dovuto il versamento dell’imposta di registro.