Il provvedimento n. 62274/2019, attuativo della sanatoria delle violazioni formali (articolo 9, D.L. 119/2018) non individua precisamente le fattispecie interessate dalla regolarizzazione. Per individuare esattamente le violazioni sanabili occorre interrogarsi tenendo a mente che la definizione non è subordinata al solo pagamento della quota fissa di 200 euro per anno, ma anche alla regolarizzazione postuma della violazione. Si possono senz’altro considerare formali e quindi rientranti nella sanatoria, tutte le violazioni che vengono punite dall’articolo 8, D.Lgs. 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni) con la sanzione fissa. Inoltre, sono da considerarsi formali e, quindi, rientranti nella sanatoria, la gran parte degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 11, D.Lgs. 471/1997. Rientrano, inoltre, sicuramente nella sanatoria anche le violazioni relative all’inversione contabile quando l'imposta è stata assolta dalla controparte (articolo 6, commi 9-bis1 e 9-bis2), l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero e diverse altre per le quali si rimanda alla tabella nel seguito riportata. Il provvedimento precisa anche che rientrano nella sanatoria non solo le violazioni formali commesse dai contribuenti, ma pure quelle che riguardano i sostituti d'imposta, gli intermediari e i soggetti, più in generale, tenuti alla comunicazione di dati fiscalmente rilevanti.