Tra poco più di un mese scadranno le definizioni dei pvc e delle liti pendenti per i quali ci sono vari e rilevanti dubbi su cui l’Amministrazione non ha preso posizioni ufficiali. Nella definizione dei pvc non è stato spiegato come debba comportarsi il contribuente allorché il quantum richiesto con il successivo atto di accertamento diverga dal contenuto del verbale. Sempre in tema di definizione dei pvc il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 23 gennaio 2019 esclude le risorse proprie della Ue. L’esclusione deriverebbe dall’ambito applicativo delineato dall’articolo 1, comma 1, D.L. 119/2018, che fa riferimento soltanto a imposte sui redditi, Iva, Irap e ritenute. Tuttavia, questa interpretazione contrasta con lo stesso articolo 1, D.L. 119/2018, in base al quale (comma 6) nel caso di risorse proprie tradizionali Ue, il pagamento, a decorrere dal 1° maggio 2016, deve comprendere interessi aggiuntivi previsti dalla normativa comunitaria. La previsione sarebbe del tutto inutile ove tali risorse fossero escluse dalla definizione agevolata. Per la definizione delle liti pendenti, infine, c’è la difficoltà di quantificare con precisione l’importo delle somme già versate a titolo provvisorio.