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Obbligo di ritenuta sui dipendenti dei forfettari

Pubblicato il 03 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; italia Oggi;

I datori di lavoro e i committenti in regime fiscale forfettario con decorrenza 1° gennaio 2019 dovranno operare e versare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti. Lo prevede l’articolo 6 del Dl 34/19 che ha modificato il comma 69 dell’articolo 1 della legge 190/14, introducendo per i soggetti in regime forfettario l’obbligo di sostituzione d’imposta, sebbene limitatamente alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr 600/73. Tale modifica segue quella operata dalla legge di bilancio 2019 con cui è stata riformata la disciplina del regime forfettario (commi 54-90 dell’articolo 1 legge 190/14), attraverso l’ampliamento della platea dei destinatari (persone fisiche imprenditori o professionisti con ricavi/compensi fino a 65mila percepiti nell’anno precedente) nonché attraverso la rimozione di requisiti (tra i quali l’aver corrisposto redditi a dipendenti e collaboratori non oltre 5mila euro in tutto). In conseguenza della presumibile crescita dei soggetti che opteranno per il regime fiscale forfettario, come conseguenza dell’abbassamento del requisito reddituale, e dell’eliminazione del vincolo di erogazione di compensi sotto la soglia dei 5mila euro, il governo ha sentito l’esigenza di introdurre gli obblighi propri del sostituto d’imposta dal 2019, ma solo per i redditi di lavoro dipendenti ed assimilato corrisposti dai contribuenti forfettari.

Pertanto, per le altre tipologie di redditi (lavoro autonomo occasionale o professionale, redditi di agenzia e così via), continua ad applicarsi il regime di esenzione dagli obblighi di effettuazione delle ritenute e del relativo versamento previsto dallo stesso comma 69 dell’articolo 1 della legge 190/14. Poiché il Dl è entrato in vigore il 1° maggio, sulle retribuzioni, sui compensi dei Cococo sui rimborsi spese degli stageurs nonché sugli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente erogati a partire dal mese di maggio, il contribuente in regime forfettario dovrà ripristinare in busta paga o prospetto assimilato la ritenuta fiscale, nonché versarla entro il 16 del mese successivo.

La complicazione nasce dal fatto che la norma, in deroga alla legge 212/00, ha effetto retroattivo in quanto introduce l’obbligo di sostituzione d’imposta dal 1° gennaio 2019, cioè sulle somme erogate a partire da quella data. Per questo il comma 2 dell’articolo 6 del Dl 34/19 prevede che per le retribuzioni corrisposte prima dell’entrata in vigore del Dl, cioè dal 1° gennaio al 30 aprile 2019, le relative ritenute dovranno essere operate e versate suddivise in tre tranches di eguale importo, e trattenute sulle retribuzioni corrisposte a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto. Essendo il Dl in vigore dal 1° maggio, il primo mese in cui dovrà essere effettuato il prelievo della prima rata delle ritenute pregresse è agosto 2019.

Per quella data infatti il Dl dovrebbe già essere stato convertito in legge, e il Fisco aver fornito ai sostituti le specifiche istruzioni operative.

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