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Orario di lavoro: obbligatorio istituire un sistema di misurazione della durata

Pubblicato il 15 maggio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Con sentenza 14 maggio 2019, C-55/18, la Corte di Giustizia UE ha fornito chiarimenti in merito alla mancanza, all’interno di una banca, di un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai lavoratori impiegati dalla stessa.

Un sindacato di lavoratori facente parte di un’organizzazione ha presentato dinanzi alla Corte centrale spagnola un ricorso collettivo diretto contro la banca, chiedendo la pronuncia di una sentenza che dichiarasse l’obbligo, a carico di quest’ultima, di istituire un sistema di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero svolto dai membri del suo personale, che consentisse di verificare il rispetto, da un lato, degli orari di lavoro stabiliti e, dall’altro, dell’obbligo di trasmettere ai rappresentanti sindacali le informazioni relative al lavoro straordinario effettuato mensilmente.

Il Giudice del rinvio ha chiesto in sostanza, alla Corte, se:

- la normativa spagnola abbia adottato le misure necessarie per garantire l’effettività dei limiti di durata dell’orario di lavoro e del riposo settimanale e giornaliero stabiliti per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari;

- se dalla normativa nazionale non si possa dedurre l’obbligo per le imprese di instaurare un sistema di registrazione dell’orario giornaliero di lavoro effettivo per i lavoratori a tempo pieno che non si siano impegnati in forma espressa, individualmente o collettivamente, a effettuare ore di lavoro straordinario e che non presentino la qualifica di lavoratori mobili, della marina mercantile o ferroviari;

- se l’ingiunzione perentoria agli Stati membri di limitare la durata dell’orario di lavoro di tutti i lavoratori in generale, sia garantita per i lavoratori comuni con la normativa di diritto interno.

Nella sentenza del 14 maggio 2019, la Corte di Giustizia UE rileva innanzi tutto che il diritto di ciascun lavoratore a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornaliero e settimanale non solo costituisce una norma del diritto sociale dell’Unione che riveste una particolare importanza, ma è anche espressamente sancito all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta. Con l’intento di garantire l’osservanza di tale diritto fondamentale, le disposizioni della direttiva 2003/88 non possono essere oggetto di interpretazione restrittiva a scapito dei diritti che il lavoratore trae da quest’ultima. Il lavoratore dev’essere considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.

La Corte ritiene che gli Stati membri devono imporre ai datori di lavoro l’obbligo di predisporre un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore. Un siffatto sistema è necessario per consentire ai rappresentanti dei lavoratori, aventi una funzione specifica in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di esercitare il loro diritto, di chiedere al datore di lavoro di prendere opportune misure e di presentargli proposte.

Alla luce di quanto rilevato la Corte dichiara dunque che, al fine di assicurare l’effetto utile dei diritti previsti dalla direttiva sull’orario di lavoro e dalla Carta, gli Stati membri devonoimporre ai datori di lavoro l’obbligo di istituire un sistema oggettivo, affidabile e accessibile che consenta la misurazione della durata dell’orario di lavoro giornaliero svolto da ciascun lavoratore.

Spetta agli Stati membri definire le modalità concrete di attuazione di un siffatto sistema, in particolare la forma che esso deve assumere, tenendo conto, se del caso, delle specificità proprie di ogni settore di attività interessato, e altresì delle particolarità, in special modo, delle dimensioni di talune imprese.

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