La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16725, ha statuito che le attestazioni sui dividendi percepiti, non prodotti in fase amministrativa, possono essere depositati in sede contenziosa. Tutto ciò perché i principi di collaborazione, lealtà e buona fede non riguardano solo il contribuente ma anche l'operato dell'ufficio. Il quale, se vuole contestare la produzione tardiva dei documenti, deve dimostrare di averli espressamente richiesti in fase amministrativa con l'ammonimento circa le conseguenze negative per il contribuente nell'ipotesi di mancata produzione degli stessi.