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Il versamento non dimentica i crediti da integrativa lunga

Pubblicato il 24 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Quadro DI e versamento delle imposte sono un “binomio” creato dall’Agenzia delle entrate. I contribuenti che hanno presentato nel 2018 delle integrative ultrannuali a favore debbono tenere bene a mente la compilazione del quadro DI: gli importi evidenziati, infatti, debbono partecipare alla liquidazione del saldo relativo a Irpef, Ires e Irap. L’adempimento non interessa tutte le integrative, ma soltanto quelle da cui scaturisce un credito d’imposta. Viceversa, le integrative che comportano l’emersione di una perdita fiscale, di una maggiore Ace o utilizzata per rettificare un credito da quadro RU, non devono essere indicate nel quadro DI della dichiarazione. Nel caso di integrative “entro l’anno” il credito è usufruibile in compensazione orizzontale a partire dal giorno successivo l’inoltro del modello correttivo; per quelle ultrannuali il credito è utilizzabile solo dal periodo d’imposta successivo con i debiti maturati. Non tutte le integrative ultrannuali devono essere indicate nel quadro DI. L’integrativa a favore che incrementa una perdita, ad esempio, non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, non va elencata nel quadro DI. Le stesse considerazioni valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).