Quadro DI e versamento delle imposte sono un “binomio” creato dall’Agenzia delle entrate. I contribuenti che hanno presentato nel 2018 delle integrative ultrannuali a favore debbono tenere bene a mente la compilazione del quadro DI: gli importi evidenziati, infatti, debbono partecipare alla liquidazione del saldo relativo a Irpef, Ires e Irap. L’adempimento non interessa tutte le integrative, ma soltanto quelle da cui scaturisce un credito d’imposta. Viceversa, le integrative che comportano l’emersione di una perdita fiscale, di una maggiore Ace o utilizzata per rettificare un credito da quadro RU, non devono essere indicate nel quadro DI della dichiarazione. Nel caso di integrative “entro l’anno” il credito è usufruibile in compensazione orizzontale a partire dal giorno successivo l’inoltro del modello correttivo; per quelle ultrannuali il credito è utilizzabile solo dal periodo d’imposta successivo con i debiti maturati. Non tutte le integrative ultrannuali devono essere indicate nel quadro DI. L’integrativa a favore che incrementa una perdita, ad esempio, non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, non va elencata nel quadro DI. Le stesse considerazioni valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace.