Notizia

Il versamento non dimentica i crediti da integrativa lunga

Pubblicato il 24 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Quadro DI e versamento delle imposte sono un “binomio” creato dall’Agenzia delle entrate. I contribuenti che hanno presentato nel 2018 delle integrative ultrannuali a favore debbono tenere bene a mente la compilazione del quadro DI: gli importi evidenziati, infatti, debbono partecipare alla liquidazione del saldo relativo a Irpef, Ires e Irap. L’adempimento non interessa tutte le integrative, ma soltanto quelle da cui scaturisce un credito d’imposta. Viceversa, le integrative che comportano l’emersione di una perdita fiscale, di una maggiore Ace o utilizzata per rettificare un credito da quadro RU, non devono essere indicate nel quadro DI della dichiarazione. Nel caso di integrative “entro l’anno” il credito è usufruibile in compensazione orizzontale a partire dal giorno successivo l’inoltro del modello correttivo; per quelle ultrannuali il credito è utilizzabile solo dal periodo d’imposta successivo con i debiti maturati. Non tutte le integrative ultrannuali devono essere indicate nel quadro DI. L’integrativa a favore che incrementa una perdita, ad esempio, non fa emergere alcun credito e, di conseguenza, non va elencata nel quadro DI. Le stesse considerazioni valgono anche per le integrative che interessano il calcolo dell’Ace.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 25 novembre 2024
Enasarco Versamento Contributi

Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.

Scadenza del 25 novembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili). 

Scadenza del 30 novembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di ottobre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei sogget...

Scadenza del 02 dicembre 2024
Acconti Mod. 730/2024

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2024 (seconda o unica rata).