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Contraddittorio preventivo escluso per gli avvisi parziali

Pubblicato il 25 giugno 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

Le nuove regole sul contraddittorio introdurranno dal 1° luglio 2020 maggiori tutele e potestà all’amministrazione. Gli uffici, con l’entrata in vigore dell’articolo 4-octies, Decreto Crescita, ove non sia stato rilasciato un verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, dovranno notificare un invito a comparire per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento. In difetto, l’accertamento è invalido, ma solo se con l’impugnazione il contribuente dimostri le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato. In caso di mancata adesione, invece, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel corso del contraddittorio. A fronte di questa previsione vengono introdotte deroghe ed eccezioni che svuotano di garanzie l’istituto e attribuiscono all’amministrazione nuove potestà. Viene previsto che l’obbligo di invito preventivo non concerne gli avvisi di accertamento parziale (articolo 41-bis, D.P.R. 600/1973) e di rettifica parziale Iva (articolo 54, commi 3 e 4, D.P.R. 633/1972). La nuova norma prevede poi nei casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o di fondato pericolo per la riscossione, la notifica diretta dell’accertamento senza invito preventivo, con buona pace delle pronunce della Cassazione che hanno sempre censurato il comportamento degli uffici che notificavano accertamenti in prossimità della scadenza del termine di decadenza.

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