La prevenzione della crisi d’impresa deve avere, alla base, adeguati modelli organizzativi. Il Decreto 14/2019 ha aggiunto all’articolo 2086, cod. civ. il comma 2, che obbliga l’imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale. Inoltre, l’imprenditore deve attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale. È compito degli amministratori istituire un adeguato assetto organizzativo, mentre è compito del collegio sindacale (sindaco unico) e del revisore la verifica della sua esistenza e adeguatezza.