Premi di produttività con beneficio fiscale ma solo se i criteri di misurazione dell'obiettivo sono determinati con ragionevole anticipo. Questa la principale novità contenuta nella risposta ad interpello n. 205/2019 resa ieri dall'agenzia delle Entrate.
Il quesito posto dalla società istante verteva sul corretto accesso alle agevolazioni fiscali legate ai premi di risultato. Più in particolare, è stato chiesto all'amministrazione se un accordo sindacale siglato alla fine di novembre 2018 potesse consentire la detassazione del premio di produttività a seguito del raggiungimento di obiettivi (assenze dal lavoro ed Ebitda) riferiti all'intera annualità 2018.
Il quesito ovviamente era legato alla possibilità di fruire del beneficio fiscale previsto dalla legge 208/2015 con applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% per i premi di risultato non superiori a 3.000 euro annui e rivolti ai titolari di reddito di lavoro dipendente nel settore privato non superiori a 80.000 euro. Requisiti per l'accesso al regime agevolativo: accordo di secondo livello (aziendale o territoriale) sottoscritto da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e collegamento del premio ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione secondo criteri di misurazione individuati nel medesimo accordo (Dm 25 marzo 2016).
L'amministrazione, sul punto, ha negato l'accesso al beneficio fiscale da parte della società, in quanto i criteri di misurazione «devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non realizzatasi».
La risposta dell'Agenzia appare ragionevole dal punto di vista della ratio della norma, giacché l'incentivo fiscale è legato ad un fattore incrementale che deve ancora verificarsi e non già definito e concretizzato come nel caso di specie. D'altronde, l'agevolazione intende favorire l'avvio di un percorso condiviso che determini l'incremento della produttività nell'impresa e il coinvolgimento dei lavoratori nelle performance aziendali.
Sempre nello stesso interpello, il contribuente chiedeva chiarimenti su ulteriori aspetti di incerta interpretazione per l'accesso ai benefici fiscali. Tra questi, si segnala il dubbio legato alla necessità di conseguire un obiettivo “incrementale” rispetto al risultato ottenuto nell'anno precedente. Sul punto, l'Agenzia ha osservato come il requisito incrementale rilevato «in un periodo congruo» costituisca caratteristica essenziale dell'agevolazione (risoluzione 78/2018).