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Niente sequestro dopo il fallimento

Pubblicato il 03 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28583, ha statuito che nei reati tributari il sequestro preventivo di beni intestati a persona estranea al reato comporta una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del possesso del cespite. In ogni caso il sequestro non può riguardare i beni assoggettati a procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento fa venir meno il potere di disporre in capo al fallito del proprio patrimonio attribuendo al curatore il compito di gestirlo onde evitarne il depauperamento.

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Scadenza del 16 ottobre 2026
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Scadenza del 16 ottobre 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).