Notizia

Niente sequestro dopo il fallimento

Pubblicato il 03 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28583, ha statuito che nei reati tributari il sequestro preventivo di beni intestati a persona estranea al reato comporta una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del possesso del cespite. In ogni caso il sequestro non può riguardare i beni assoggettati a procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento fa venir meno il potere di disporre in capo al fallito del proprio patrimonio attribuendo al curatore il compito di gestirlo onde evitarne il depauperamento.

Prossime scadenze

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Iva Liquidazione mensile e trimestrale “speciale”

Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2025 da parte dei contribuenti  “speciali” e versamento d...

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 febbraio 2026
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’...