La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28583, ha statuito che nei reati tributari il sequestro preventivo di beni intestati a persona estranea al reato comporta una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del possesso del cespite. In ogni caso il sequestro non può riguardare i beni assoggettati a procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento fa venir meno il potere di disporre in capo al fallito del proprio patrimonio attribuendo al curatore il compito di gestirlo onde evitarne il depauperamento.