Notizia

Niente sequestro dopo il fallimento

Pubblicato il 03 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28583, ha statuito che nei reati tributari il sequestro preventivo di beni intestati a persona estranea al reato comporta una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva degli stessi, non essendo sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisizione del possesso del cespite. In ogni caso il sequestro non può riguardare i beni assoggettati a procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento fa venir meno il potere di disporre in capo al fallito del proprio patrimonio attribuendo al curatore il compito di gestirlo onde evitarne il depauperamento.

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Scadenza del 30 novembre 2025
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

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Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Mod. 730/2025

Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata a novembre per l’importo dovuto a titolo di acconto 2025 (seconda o unica rata).

Scadenza del 01 dicembre 2025
Acconti Irpef / Ires/ Irap

Versamento seconda o unica rata dell’acconto IRPEF / IVIE / IVAFE / IRES / IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente co...