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Preclusi i premi di risultato firmati tardi

Pubblicato il 04 luglio 2019 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi;

La risposta 205/2019 dell’agenzia delle Entrate riaccende i riflettori sulla disciplina del premio di risultato e sulla relativa detassabilità (si veda il Quotidiano del lavoro del 26 giugno). Secondo l’Agenzia, per usufruire della tassazione agevolata sul premio occorre sia che l’accordo sindacale preveda un periodo temporale congruo durante il quale appaia misurabile l’eventuale incremento dei parametri prescelti, sia che al momento dell’istituzione del premio, attraverso la firma dell’accordo sindacale, non possa essere considerato certo l’incremento del parametro di riferimento (nel caso specifico, la redditività).

Con riferimento al caso oggetto dell’interpello, poiché il contratto collettivo relativo al premio di risultato è stato siglato alla fine del mese di novembre dell’anno di riferimento e quindi in prossimità di misurazione dell’Ebitda, le Entrate non ritengono soddisfatta tale condizione in quanto il datore di lavoro a quella data poteva avere già conoscenza, sia pure in modo impreciso ma senza un reale margine di incertezza, della redditività aziendale, confidando di poter usufruire dell’agevolazione fiscale.

Pur ritenendo che l’azienda nel proprio quesito avrebbe potuto meglio sottolineare che la certezza del risultato del bilancio si ha solo dopo la sua approvazione da parte dell’assemblea, visto che i criteri di misurazione devono essere determinati «con ragionevole anticipo», rimane da chiarire quale sia il criterio per stabilire entro quando sottoscrivere un accordo contenente i criteri di misurazione dei parametri incrementali.

Via libera, invece, al premio oggetto di un doppio accordo. A seguito di operazioni straordinarie, la società interpellante applicava due contratti collettivi nazionali (industria metalmeccanica e terziario). Nel tentativo di omogeneizzare la disciplina contrattuale, l’azienda ha comunicato ai sindacati interni la volontà di applicare unicamente il contratto del terziario, supportata da una ratifica della decisione da parte dei lavoratori. Tuttavia i sindacati firmatari dell’altro Ccnl hanno promosso un contenzioso in forza del quale è stata disposta l’applicazione del contratto dei metalmeccanici fino a scadenza per tutti i dipendenti iscritti a tali sigle sindacali o che lo avessero richiesto.

Questo scenario ha reso complesso l’iter di firma dell’accordo aziendale per il premio di risultato, siglato con le Rsa del comparto terziario a novembre 2018, mentre un successivo accordo è stato firmato dalla Rsu del comparto metalmeccanico due mesi dopo.

La risposta dell’agenzia delle Entrate non appare prendere posizione sulla rappresentatività delle organizzazioni sindacali forse perché, analizzando il dettato dell’articolo 51 del Dlgs 81/2015 nella fattispecie rappresentata, appare evidente la sussistenza del requisito che l’accordo sia firmato dai rappresentanti territoriali o aziendali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Oltre alla lettura estensiva dell’applicabilità fornita dalla società sulla base della sentenza di Cassazione 25730/2013, va poi specificato come il secondo accordo di ricezione abbia sanato il problema dei due diversi comparti sindacali.


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