La chiusura della lite fiscale definisce ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese di giudizio. Come stabilito dall’articolo 6, comma 13 D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, «le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate», con la conseguenza che nessuna delle parti, ufficio o contribuente, può chiedere alla parte soccombente il pagamento delle spese di giudizio. In questo senso si veda anche l’articolo 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992, il quale dispone che «nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Di conseguenza: nei casi in cui, per la lite oggetto di definizione agevolata, è stata, in uno o più gradi di giudizio, pronunciata sentenza favorevole al contribuente anche sotto il profilo delle spese, la condanna dell’Agenzia delle entrate a pagare le spese di giudizio esclude che il contribuente possa pretendere il pagamento da parte dell’ufficio, in quanto la chiusura della lite comporta la rinuncia a tutti gli effetti processuali del giudizio, compresa la pronuncia sulle spese; allo stesso modo, nei casi in cui, per la lite oggetto di definizione agevolata, è stata pronunciata sentenza favorevole all’ufficio, anche sotto il profilo delle spese, con condanna del contribuente al pagamento delle spese processuali, quest’ultimo non deve più pagare le spese di giudizio.